Banka delle SoluzioniIncredibile vero? È così, secondo la cassazione si può pignorare anche l’automobile intestata a un’altra persona.

Il motivo risiede nel fatto che i veicoli sono considerati al pari di qualsiasi oggetto mobile, come un cellulare, un libro, un divano ecc.

Il proprietario si presume essere colui che ne ha la  materiale disponibilità, ovvero “IL POSSESSO”.

Se dunque hai pensato di fingere una vendita della tua auto a tuo fratello, o a un parente per sottrarla al pignoramento dei creditori, ma di fatto il mezzo è sempre nel tuo garage, o nella tua proprietà, sappi che rischi ugualmente che l’Ufficiale Giudiziario se la porti via.

Esistono due modi per pignorare un’automobile: il primo è in modalità telematica, l’Agenzia Entrate Riscossione lo fa in automatico, spesso senza avvisare, i creditori previa autorizzazione del Presidente del Tribunale.

Il secondo è alla vecchia maniera, l’Ufficiale Giudiziario si reca a casa del debitore e sottopone a pignoramento i beni “mobili” che trova, ivi compresi i veicoli, sempre in proporzione al debito vantato dai creditori.

Secondo l’ultima sentenza della Cassazione l’Ufficiale Giudiziario può pignorare l’auto che trova nella disponibilità del debitore esecutato anche se al pubblico registro automobilistico risulta che il proprietario del veicolo sia un’altra persona.

E questo perché per i beni mobili registrati vale il principio “possesso vale titolo” ovvero chi ha la disponibilità materiale del bene si presume essere il proprietario.

Invece, la trascrizione dell’atto di vendita o di donazione al PRA non è requisito di validità ed efficacia per il trasferimento del diritto.

La trascrizione al PRA non serve per dimostrare la proprietà dell’auto. Essa è un semplice strumento legale di pubblicità: può al limite valere per risolvere i conflitti tra due o più persone che abbiano acquistato la stessa autovettura dall’unico venditore (truffatore)

Il terzo che si proclama proprietario dell’auto dunque, deve dimostrare non soltanto di averla comprata, ma anche le ragioni per cui il debitore ha il possesso del bene nonostante non ne sia titolare.

In conclusione, la Trascrizione della vendita al pubblico registro non è, dunque, requisito di validità ed efficacia del trasferimento. Chi si proclama proprietario deve provare l’acquisto e spiegare il possesso del terzo.

Resta, ovviamente, la possibilità per il terzo di dimostrare che la proprietà non è simulata ma effettiva, ad esempio con la copia dei pagamenti eseguiti, bonifici, assegni ecc.

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